Ecobonus 50% e Superbonus 110%

Scopri se hai i requisiti

Migliorare l’efficienza termica delle abitazioni è infatti un’esigenza sempre più sentita negli ultimi anni, non solo a livello privato. Ottimizzare i consumi energetici degli edifici è una priorità a livello mondiale, un mezzo per limitare le emissioni di sostanze nocive nell’atmosfera e salvaguardare la salute di tutti.

E, grazie alle detrazioni fiscali previste dall'Ecobonus 50% e dal nuovo SuperBonus 110%, ci sono tanti buoni motivi in più per scegliere schermature solari e infissi per le vostre abitazioni o edifici commerciali.

Ecobonus 50%

Aliquota di detrazione: 50% delle spese totali sostenute nel periodo dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020;
Limite massimo di detrazione ammissibile: 60.000 euro per unità immobiliare.
Importo massimo agevolabile di costo per prodotto: 230 euro / mq al netto di Iva e prestazioni professionali, opere complementari relative alla installazione, posa e alla messa in opera.
Possibilità di richiedere lo sconto in fattura oppure detrazione diretta del credito di imposta in 10 anni, oppure cessione del credito.

Sono ammessi all’agevolazione Ecobonus i soggetti, residenti e non residenti, titolari di qualsiasi tipologia di reddito.

Superbonus 110%

Aliquota di detrazione di 110% delle spese totali sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021.
Limite massimo di detrazione ammissibile: entro i limiti totali specifici relativi all’intervento trainante.
Importo massimo agevolabile di costo per prodotto: 230 euro / mq al netto di Iva e al netto di Iva e prestazioni professionali, opere complementari relative alla installazione, posa e alla messa in opera.
Possibilità di richiedere lo sconto in fattura oppure utilizzo diretto del credito in 5 anni, oppure cessione del credito

L’applicazione del Superbonus del 110% è possibile per gli interventi effettuati da:

  • condomìni;
  • persone fisiche, per un “numero massimo di due unità immobiliari” (al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su singole unità immobiliari);
  • IACP (Istituti Autonomi Case Popolari);
  • cooperative di abitazione a proprietà indivisa;
  • ONLUS, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale;
  • associazioni e società sportive dilettantistiche (condizione valida solo per gli spogliatoi).

 

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