Installazione pergotende attività edilizia libera. Nessuna autorizzazione.

La pergotenda non si può configurare come una “nuova costruzione”, pertanto non necessitano del permesso di costruire
Il TAR Campania, con la sentenza n. 1125/2019, ribadisce quanto già stabilito in altre sentenze in merito alle pergotende: la loro funzione di protezione dagli agenti atmosferici, consente un migliore godimento dello spazio esterno, ma la funzione retrattile dei teli plastici non può configurare una “nuova costruzione”, pertanto non necessitano del permesso di costruire.

Il fatto. I proprietari di un immobile situato in zona costiera di pregio, provvedono all’installazione, sulla terrazza di proprietà, di tende parasole senza alcun titolo abilitativo.

L’Area Tecnica Edilizia Privata del Comune, tuttavia, facendo seguito ad una istanza di accertamento di conformità presentata dai proprietari in merito ad alcune opera già oggetto di ordinanza di demolizione perché ritenute abusive, emana un provvedimento sfavorevole evidenziando la non assentibilità delle opere in quanto “le tende parasole sarebbero state posizionate su un immobile già oggetto di abusi edilizi plurimi e pertanto lo stesso, nella sua interezza (tende comprese), non è legittimo dal punto di vista edilizio-urbanistico”.

La contestazione. Immediato il ricorso dei proprietari e la contestazione verso il provvedimento dell’ente comunale: intanto si sottolinea la mancata distinzione fra le opere che hanno inciso sui parametri volumetrici e/o di superficie da quelle che, invece, non hanno comportato alcuna incidenza; a seguire, poi, si evidenzia che le opere realizzate in una fase successiva (le pergotende), siano conformi ai regolamenti vigenti e pertanto non abusive ed è irrilevante il fatto che fossero realizzate su di un immobile ove insistono opere edilizie non assentibili.

La conformità edilizia, secondo i ricorrenti, va valutata in relazione a ciascuna singola opera e le tende parasole sono assolutamente in regola.

Cosa ha stabilito il TAR Campania?

Con sentenza n. 1125/2019, il TAR accoglie il ricorso relativamente all’installazione delle pergotende e conferma quanto già stabilito da precedente giurisprudenza: la pergotenda, pur non essendo destinata a soddisfare esigenze precarie (delimita uno spazio aperto rendendolo fruibile e protetto dagli agenti atmosferici, implementandone così il godimento), non necessita di alcun titolo abilitativo in considerazione della sua consistenza, delle caratteristiche costruttive (e dei componenti materiali) e della sua funzione.

La struttura, infatti, si compone di una intelaiatura in alluminio anodizzato che sorregge e consente lo scorrimento (dunque mero elemento accessorio) delle tende retrattili in materiale plastico, elemento principale dell’intero manufatto.

In virtù di queste caratteristiche, dunque, l’impianto non può configurarsi come nuovo organismo comportante una trasformazione edilizia e urbanistica del territorio che necessiterebbe, in tal caso, del permesso di costruire (D.P.R. 380/2001); bensì di una struttura la cui copertura e chiusura perimetrale non presentano elementi di fissità, stabilità e permanenza (data la funzione retrattile della tenda) tale da delimitare uno spazio chiuso stabilmente, ma semplicemente un elemento di protezione dagli agenti atmosferici che consentirebbe una migliore fruizione dello spazio esterno annesso all’abitazione.

A supporto di tale tesi, il TAR cita anche il Glossario dell’Edilizia Libera che annovera fra le opere edilizie realizzabili in regime di attività edilizia libera anche le tende a pergola, le pergotende e le coperture di arredo (purchè leggere), tutti manufatti simili fra loro che possono essere installati all’interno di aree pertinenziali senza particolari procedure autorizzative, purché rispettino precisi requisiti quali le ridotte dimensioni, una struttura nel complesso leggera e atta esclusivamente a migliorare la vivibilità degli spazi esterni.