Tar Lazio: non è necessaria l’autorizzazione paesaggistica per una piccola tettoia al servizio di un supermercato con finalità di ricovero carrelli né per i motori e la ventola di raffreddamento del relativo impianto

N.B. Non serve l’autorizzazione paesaggistica per una piccola tettoia di 10 mq. al servizio di un supermercato con finalità di ricovero carrelli. Lo ha ricordato il Tar Lazio nell’interessante sentenza 218/2019 dello scorso 2 aprile. Il Tar ha accolto il ricorso presentato da un supermercato che si era visto respingere la SCIA presentata per la sanatoria delle opere indicate sopra, e annullato in autotutela l’eventuale atto di assenso formatosi.

Il comune contestava il posizionamento sull’area pertinenziale al fabbricato a destinazione commerciale delle seguenti opere:

  • struttura metallica coperta con lastre di plexiglas ad uso ricovero carrelli avente dimensioni in pianta di ml 2,28×4,35;
  • soppalco in ferro avente dimensioni in pianta di ml. 5,10×1,08 x alt. 1,63;
  • ventola di raffreddamento impianti, avente le dimensioni di ml. 5,10x 0,55 x alt. 2,22; posizionamento a terra di n. 2 motori aventi le dimensioni in pianta di ml. 1,38xo,75 x alt. 1,32.

All’accoglimento della richiesta di sanatoria si oppongono i seguenti motivi:

  • ai suddetti interventi sono da escludersi dalla qualificazione di volume tecnico (impianti tecnologici come definito dall’art. 5 lett. f) delle NTA del PRG e quindi devono essere autorizzati mediante permesso di costruire e non mediante SCIA;
  • i comproprietari dell’immobile hanno fatto pervenire il loro dissenso;
  • sull’area grava vincolo paesaggistico.

Parere paesaggistico: quando non va richiesto

Il dpr 31/2017, nell’Allegato A punto A.17, esclude dal preventivo parere paesaggistico le “strutture a servizio di attività commerciali e le installazioni esterne poste a corredo di attività economiche quali esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, attività commerciali, turistico-ricettive, sportive o del tempo libero, costituite da elementi facilmente amovibili quali tende, pedane, paratie laterali frangivento, manufatti ornamentali, elementi ombreggianti o altre strutture leggere di copertura, e prive di parti in muratura o strutture stabilmente ancorate al suolo”.

La stessa cosa vale anche per i motori e la ventola di raffreddamento: infatti, il citato dpr 31/2017, nell’Allegato A punto A. 5, esclude le “installazioni di impianti tecnologici esterni a servizio di singoli edifici”.

Con riguardo al titolo edilizio occorrente per la loro installazione, secondo il Tar le strutture in argomento sono riconducibili alla categoria delle opere di manutenzione straordinaria di cui all’art. 3 comma 1 lett. b) del dpr 380/2001, in quanto opere che non alterano la volumetria complessiva dell’edificio e non comportano modifiche della destinazione d’uso; con conseguente applicazione, in caso di violazione dell’art. 22 del dpr 380/2001, della sanzione pecuniaria prevista dall’art. 37, pari al doppio dell’aumento del valore venale dell’immobile conseguente alla realizzazione degli interventi stessi.

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